L'associazione - FIGLI PER SEMPRE ONLUS
figli per sempre
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L'associazione

ALLEGATO “ A “
Statuto Figli per Sempre
Per una nuova cultura in favore della bigenitorialita’
FIGLI PER SEMPRE - VARESE – Associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione. – CODICE FISCALE 92019360129

Per essere ancora entrambi genitori …….insieme.

                                    STATUTO

Art.1 - Costituzione e denominazione dell’Associazione.
Ai sensi della L. 266 del 1991 in data 22.04.2005 è stata costituita, con sede in Cocquio Trevisago, Via Tagliabo’ n° 10 l’Associazione di volontariato FIGLI PER SEMPRE - VARESE – “ Associazione per la difesa dei diritti dei figli nella separazione". La sua durata è a tempo indeterminato. E’ escluso qualsiasi scopo di lucro sia come Associazione e sia come singoli. Una volta iscritta al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato l’Associazione e’ Onlus di diritto ai sensi e per gli effetti del D. Lgg. 460 del 1997.

Art.2 – Principi ispiratori.
L’associazione si riferisce espressamente a tutti coloro che vogliono vivere la propria paternità o maternità con consapevolezza e partecipazione (o comunque sostengono questi principi) e cercano quindi:
di mantenere un rapporto adeguato con i figli   (a tale fine sono disponibili ai sacrifici necessari in termini di tempo libero, amicizie, impegno sul lavoro, carriera, guadagno, luogo di residenza);
che i figli mantengano buoni ed adeguati rapporti con entrambe le figure genitoriali; a tal fine i padri collaborano con l’altro coniuge alla loro educazione. L’espressione papà separati è da intendersi “separati dai figli”.
I soci inoltre:
mantengono tra loro la mutua solidarietà, l’accoglienza, l’ascolto reciproco, la massima trasparenza delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali.

I responsabili dell’Associazione in particolare mantengono un elevato spirito di servizio verso i soci e l’Associazione.

Art.3 – Gli obiettivi
L’associazione persegue esclusivamente finalita’ di solidarieta’ sociale e ha come obiettivi:
A Promuovere ed incentivare la creazione di una nuova cultura della separazione (rispettosa dei diritti dei minori e dei soggetti più deboli) mirante alla effettiva salvaguardia dei figli e, più specificamente, dei minori nella separazione: in particolare, per questi ultimi, cercare di fare in modo che possano mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori e quindi ricevere cure, educazione, istruzione, affetto da ciascuno di essi.
Ciò in sintonia con quanto stabilito dagli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana, dalla recente "Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia", recepita dall’Italia con Legge n°176 del 27.5.91, dall’art. 155 del Codice Civile ed art.6 comma 2 "Legge sul divorzio". In sintesi una nuova cultura che porti, anche dopo la separazione, entrambi i coniugi ad "educare insieme" i figli.
B Fare emergere l’importanza, per l’educazione e la crescita psicofisica del bambino, della funzione educante di entrambi i genitori in posizione di assoluta eguaglianza di fronte ai figli ed evidenziare la priorità da dare al mantenimento di buoni rapporti tra gli ex coniugi. Ciò sia prima, ma particolarmente dopo la separazione.
C Diffondere tali nuovi diritti dei figli, dei genitori e anche dei nonni, troppo spesso immotivatamente separati dai loro nipoti.
D Promuovere la cultura della solidarietà a vantaggio delle categorie sociali più svantaggiate e operare per una migliore qualità della vita dei minori a rischio e dei figli dei separati. Fornire assistenza umana e sociale ai genitori che, per qualsivoglia ragione, si trovino in difficoltà nello svolgimento della funzione naturale di genitori. Tutelare e promuovere i diritti dei genitori, donne o uomini, non conviventi e non affidatari, e dei relativi nonni.
E Promuovere attività educative e culturali intese a valorizzare la funzione genitoriale.

A tale scopo l’Associazione si propone di operare al fine di:

1) Incidere sulle strutture ( leggi, prassi, consultori, …) attraverso una capillare opera di divulgazione, stabilendo regole nuove e più adatte alle necessità dei figli, coinvolgendo su queste problematiche i politici, mediatori familiari, educatori, psicologi, giudici, consultori, sia in via preventiva che assistenziale.
2) Fare emergere,anche a livello mediatico, e affrontare in modo critico e propositivo una casistica di situazioni abnormi comunque permesse dalla attuale legislazione e prassi.
3) Stabilire e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni, pubbliche e private, nazionali o estere, che svolgono attività nell’area.
4) Proporsi come ente di raccordo fra genitori separati e le pubbliche istituzioni.
5) Incoraggiare e favorire studi e ricerche.
6 ) Evidenziare e combattere ogni forma di discriminazione sessuale nei procedimenti di affidamento dei minori.
7) Istituire borse di studio.

Questi obiettivi vengono raggiunti organizzando riunioni, convegni, congressi, attività formative, curando pubblicazioni, diffusione di notizie e informazioni.
L’Associazione aderisce moralmente ai seguenti Atti internazionali ufficiali:
Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10.12.1948.
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950.
Dichiarazione dei diritti del bambino del 20.11.59.
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.89.
Associazione di volontariato costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266.
L’Associazione potrà collaborare con Enti Pubblici e privati nonche’ aderire ad associazioni o a federazioni a carattere nazionale od internazionale aventi scopi analoghi ed in particolare aventi le seguenti caratteristiche:
Appartenenza all’area paternità – maternità separazione – minori.
Democraticità reale.
Assenza di fini di lucro sia come Associazione e sia potenzialmente dei singoli responsabili.
Assenza di caratteristiche maschiliste o femministe intese entrambe come negazione del principio dell’"educare insieme" di cui sopra e dell’assoluta parità dei sessi.

Art.4 – I Soci
A – Ammissione
Sono soci dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, che condividendo gli scopi, intendono mettere gratuitamente a disposizione parte del loro tempo libero la cui domanda di iscrizione non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo e che siano in regola col pagamento della quota sociale. In caso di rigetto della domanda, il consiglio ne da’ comunicazione scritta.
Sono previste le seguenti categorie di soci:
Fondatori
Ordinari
Juniores
Collettivi
Sostenitori
Seniores
Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno assunto l’iniziativa della costituzione dell’Associazione.

Sono soci ordinari le persone fisiche, interessate alle finalità dell’Associazione, la cui domanda non sia stata respinta dal Consiglio Direttivo.

Sono soci juniores gli studenti ed assimilati: per essi è prevista una quota sociale ridotta in considerazione del loro status.

Sono "soci collettivi" le aziende, gli Enti, gli Istituti Universitari, le Associazioni scientifiche, tecniche e professionali, le Associazioni di volontariato, le cui finalità statutarie siano in consonanza con quelle del presente statuto.

Sono "sostenitori" persone od Enti che sostengono finanziariamente l’Associazione, versando quote sociali maggiorate, concordate con il Consiglio Direttivo.
 
Sono “ soci seniores “ i nonni separati dai nipoti: per essi e’ prevista una quota sociale ridotta.  

B - Diritti dei Soci.

Tutti i soci hanno:
1.    diritto di voto nelle assemblee;
2.    essere eletti alle cariche sociali;
3.    svolgere il lavoro concordato;
4.    recedere;
 

C - Doveri dei Soci.

I soci si impegnano a collaborare allo sviluppo dell’Associazione, a sostenere e a valorizzarne l’immagine. Essi sono tenuti ad osservare il presente statuto, l’eventuale Regolamento Generale e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare ad altre associazioni o a federazioni dell’area con il consenso espresso dal Consiglio Direttivo, rappresentando in esse le direttive dello stesso e le finalità del presente Statuto. Tali associazioni o federazioni devono essere conformi a quanto stabilito all’art.3 del presente Statuto.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, sono ammessi solo i rimborsi spese.

D - Organizzazione.

L’Associazione è unica sul territorio di Varese. Può essere organizzata in sezioni territoriali, che operano nei limiti del presente Statuto e secondo i programmi approvati dal consiglio Direttivo.

Le sezioni territoriali eleggono tra i propri componenti un presidente che ne coordina l’attività e mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo. Previo accordo con il Consiglio Direttivo ad essa possono aderire associazioni territoriali con fini analoghi.

E - Cessazione.

La qualifica si perde per:
Dimissione scritte deliberate dal Consiglio Direttivo.
Mancato rinnovo della quota sociale.
Espulsione per gravi motivi morali, disciplinari, di inosservanza del presente Statuto. Ratificata dall’assemblea.
Alla scadenza della quota annuale di un socio il consiglio Direttivo, in casi particolari, puo’ decidere il rinnovo gratuito.

Art.5 - Contributi Sociali.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale. Le quote annuali vengono stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea. Il Consiglio Direttivo fissa anche la parte della quota annuale, al netto di maggiorazioni, che può venire assegnata ad eventuali sezioni.

Art.6 - Organi dell’Associazione.
Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria).
Consiglio Direttivo.
Presidente.
Segretario Generale.
Collegio dei Probiviri.
Comitato scientifico.
Presidenti di sezioni.

Vengono inoltre nominati – secondo le modalità e le competenze statutarie specificate nei successivi articoli – Gruppi di lavoro e Responsabili di area che riferiscono al Consiglio Direttivo.

Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutti i membri degli Organi Sociali prestano la loro attività, in tale veste, senza percepire compensi di natura economica, se non i rimborsi spese eventualmente autorizzati dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenuti.

Art.7 - L’Assemblea dei soci.
L’Assemblea è sovrana.
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi e può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio dal Presidente che la presiede.
L’Assemblea ordinaria e’ convocata quando il consiglio Direttivo ne ravvisa la necessita’;
L’Assemblea ordinaria e’ convocata quando ne fa richiesta 1/10 dei soci.
 L’Assemblea elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.
Ogni socio ha diritto ad un voto. La votazione può essere effettuata per posta o anche a mezzo fax, purchè pervenga entro il giorno fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria delibera, a maggioranza semplice dei presenti:
 
  1. Sull’attività svolta nell’anno precedente e sui programmi futuri;
  2. Nomina i consiglieri e le altre cariche sociali;
  3. Approva eventuali regolamenti e la quota associativaprevista dal Consiglio;
  4. Delibera le responsabilita’ dei Consiglieri;
  5. Decide su tutti i punti all’ordine del giorno;
  6. Sul bilancio annuale consuntivo e su quello preventivo.

L’Assemblea straordinaria delibera:
sulle modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo in presenza di 2/3 dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei ¾ dei soci.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, vengono convocate mediante avviso ai soci, da spedirsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, della data, dell’ora dell’Assemblea. Non sono ammesse deleghe.

L’Assemblea ordinara è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli iscritti, in seconda convocazione, che può avvenire anche 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo.
I Consiglio Direttivo è costituito dai tra a nove membri eletti dall’Assemblea; Esiste incompatibilità fra appartenenza al Consiglio Direttivo, al Comitato Scientifico, al Collegio dei revisori e a quello dei Probiviri. Poiché l’attività del Consiglio richiede un notevole impegno ed è necessaria una adeguata continuità di partecipazione, in caso di assenza non giustificata per più di tre riunioni da parte di un membro, il Consiglio può decidere la sua decadenza e la sua eventuale sostituzione per cooptazione. I membri cooptati non possono comunque superare un terzo del totale dei Consiglieri.
I membri del consiglio possono durare in carica per tre mandati e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è convocato con 5 giorni di anticipo dal Presidente, che lo presiede, o da almeno tre membri. In caso di urgenza può essere convocato con un giorno di anticipo.Le riunioni sono valide se vi interviene la meta’ dei consiglieri.

Tutte le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Segretario Generale da lui delegato a presiedere in sua assenza.

Il Presidente designa un segretario che stila i verbali delle riunioni, controfirmati dal Presidente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
promuovere o pianificare le iniziative in relazioni agli scopi sociali, comprese quelle delle eventuali sezioni;
stabilire le linee culturali dell’Associazione;
nominare i responsabili di area ;
decidere sulla non ammissione di nuovi soci e richiedere le espulsioni ratificate in assemblea;
cooptare nuovi membri in sostituzione di dimissionari o deceduti o dichiarati decaduti ;
decidere l’entità e le modalità di pagamento delle quote sociali ratificate in assemblea;
stabilire eventuali rimborsi spese;
approvare le relazioni del bilancio predisposte dal Tesoriere e sottoporle all’Assemblea dei soci;
fissare la data delle elezioni.

Art.9 - Il presidente, il Segretario generale, il Tesoriere.
Il Presidente rappresenta l’Associazione nei confronti di qualsiasi Ente ed autorità e di terzi e ne ha la legale rappresentanza.

Sono suoi compiti:
attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo
Nominare i membri dei gruppi di lavoro ed il personale dipendente dell’Associazione
Presiedere l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, con possibilità di delega al Segretario Generale.

Il Presidente può essere rimosso con il voto della maggioranza dell’Assemblea. E’ Prevista, per particolar meriti, l’elezione da parte del Consiglio Direttivo di un Presidente Onorario con funzioni solo consuttive.

Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale cura e coordina la operatività dell’Associazione e può venir delegato dal Presidente a presiedere in sua assenza l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere.

Il Tesoriere sovraintende alla gestione amministrativa e della cassa dell’Associazione. Prepara il bilancio e la relazione annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea dei soci.

Esiste incompatibilità fra le cariche di Presidente, Segretario Generale, Tesoriere e l’appartenenza categorie professionali che possono trarre benefici all’appartenenza all’Associazione.

 
Art.10 - Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri e nomina tra i suoi membri il Presidente. Al Collegio che si pronuncia a maggioranza con decisioni motivate entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso o della domanda, è demandata ogni decisione sia per l’espulsione dei soci che per l’accettazione dei nuovi soci e così anche in materia di controversie e di decadenza dei membri del Consiglio, nonché di incompatibilità.
Le decisione del Collegio sono vincolanti sia per i soci sia per gli organi dell’Associazione.
I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.11 - Il Comitato Scientifico.
Il Comitato Scientifico potrà essere costituito da un Presidente e da un massimo di 15 membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra personalità del mondo scientifico, editoriale, legale, giudiziario, legislativo, psicologico della mediazione familiare.

Sono compiti del Comitato scientifico:
Formulare proposte sulle attività scientifiche dell’Associazione.
Curare i rapporti di collaborazione fra l’Associazione ed Enti tecnici e scientifici nazionali ed internazionali.
Promuovere e coordinare attività di ricerca.
Collaborare alla impostazioni di corsi, seminari e convegni.

Art.12 - I Presidenti di Sezione.
Vengono eletti dai soci delle sezioni. Essi coordinano tutte le attività della sezione e tengono i contatti con la sede. La loro elezione deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art.13 - I gruppi di lavoro.
I gruppi di lavoro sono lo strumento operativo per lo svolgimento della attività sociale. Possono essere create dal Presidente o dal Consiglio Direttivo avvalendosi anche della collaborazione dei simpatizzanti o di ogni altro contributo di collaborazione volontaria. Essi eleggono democraticamente un coordinatore, preferibilmente socio ordinario, che deve coordinare il programma di attività del gruppo, allo scopo di armonizzarsi con gli altri gruppi e con gli indirizzi generali dell’Associazione, approvati dall’Assemblea dei soci.

Art.14 – Patrimonio e rendiconto economico.
Il patrimonio sociale è formato da entrate dell’Associazione:
  1. Quote sociali;
  2. Contributi pubblici e privati;
  3. Donazioni e lasciti;
  4. Rimborsi da convenzioni;
  5. Entrate da attivita’ produttive e commerciali marginali;
  6. Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  7. Beni mobili ed immobili;
  8. Valori che per acquisti, lasciti, donazioni, divengono di proprietà dell’Associazione.
  9. Altri accantonamenti e disponibilita’ patrimoniali.
 
Da qualsivoglia altra forma prevista dalla normativa vigente.
Il rendiconto economico deve essere predisposto dal Tesoriere, sottoposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno ed infine deve essere approvato dai soci.

Ai sensi del D.L. 460/97 è vietato la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote sociali sono intrasferibili anche mortis causa.
L’esercizio sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art.15 - Norme varie.
Le modalità di attuazione del presente statuto potranno venire stabilite da apposito regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, l’Assemblea è obbligata, ai sensi del D. L. 460/97, a devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione di volontariato con finalità analoghe l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, e non è rivalutabile.
L’Associazione delibererà sulla destinazione del patrimonio ad Enti od Associazioni con fini analoghi. Il patrimonio non dovrà comunque essere destinato ad Enti aventi fini di lucro.
In nessun caso possono essere distribuiti utili e riseve ai soci.