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Commento all'ordinanza del tribunale di Varese del 28-09-2007

In data 28 settembre 2007 il Giudice Angela Minerva ha emesso presso il Tribunale di Varese una ordinanza destinata a mutare i destini di molti bambini.

Nell'ambito di un processo penale in cui si discuteva della inottemperanza al diritto-dovere di visita paterno da parte di una madre, il Giudice accettava la richiesta di costituzione parte civile del minore (di 6 anni), assistito da un legale nominato dal padre. A tal proposito ricordiamo che il fatto che il padre fosse affidatario (in modo congiunto) al momento della nomina del legale è particolare assolutamente ininfluente (il genitore non affidatario può procedere esattamente nello stesso modo).

In tal modo si veniva a creare un primus giuridico di assoluto rilievo: si stabiliva infatti che laddove vi son diritti lesi di un minore, questi può partecipare al processo tramite un proprio legale acquisendo il diritto ad esser risarcito persino dal proprio genitore.

Si tratta di un provvedimento rivoluzionario e, a ben guardare, bi partisan (e di questo siamo orgogliosi): oggi riguarda un minore privato del padre, ma un domani potrebbe riguardare un minore per il quale il genitore, contravvenendo alle disposizioni del Tribunale, non versa gli alimenti o non rispetta il dovere di visita.

Viene affermato anche il principio che questo tipo di reato (388cp) è un reato plurioffensivo: esso lede la Amministrazione della Giustizia, ma anche un genitore e, come finalmente riconosciuto, il minore.

Si stabilisce poi che il minore, privato immotivatamente e arbitrariamente del padre, subisce un danno morale (cosa tanto ovvia quanto fino ad oggi, evidentemente, misconosciuta). Il fatto poi che egli non sia più spettatore, arma, strumento, vittima del conflitto coniugale e del processo, ma finalmente parte attiva potrà rappresentare un valido deterrente per evitare che comportamenti antigiuridici del genere si perpetuino.

Il tutto in attesa, evidentemente, che nel nostro ordinamento si affacci la figura dell'avvocato del minore anche in sede civile.

D'altro canto l'ordinanza del tribunale di Varese ci conforta nella nostra linea (in contrasto con quella proposta da svariati avvocati e persino magistrati) secondo la quale, in caso di inottemperanze ai provvedimenti del Giudice, LE DENUNCE VANNO FATTE E SOSTENUTE. Esse non servono solo a creare uno stato di pressione psicologica nei confronti di chi non ottempera, ma a difendere e tutelare a termini di legge sia il genitore querelante che, anche e da oggi soprattutto, evidentemente, il minore.

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Ecco di seguito un modello di massima.

“Il sottoscritto XY, nato a..il..residente a..via.. codice fiscale…

ai sensi dell'art 336cpp è obbligato a sporgere formale querela per i fatti di seguito esposti. Premesso che i provvedimenti (vedi allegato 1) del Giudice XY del tribunale di.. stabilivano che ..

il sottoscritto denuncia che si è verificata violazione in quanto…(descrizione precisa , anche geografica e cronologica della violazione) ; cita come testimoni i signori…., residenti a ..(sempre meglio testi non consanguinei),

indica da subito come parti lese IL MINORE ZZ e il sottoscritto XY.

Chiedendo ai sensi dell'art.408 comma II cpp di ESSERE INFORMATO IN CASO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, porge i più ossequiosi saluti.”

ORDINANZA STORICA A VARESE

(La notizia è stata fra gli altri pubblicata da LA REPUBBLICA, LIBERO, LA NAZIONE, IL RESTO DEL CARLINO, IL GIORNO, LA PREALPINA, LA PROVINCIA, VARESENEWS)

28.09.2007. Un evento di eccezionale portata per tutti i bambini coinvolti in cause di separazione si è verificato nell’udienza di venerdì 28 settembre, presso il Tribunale Penale di Varese, di fronte al giudice Angela Minerva . Alla sbarra E.P., 36 anni, accusata di aver per lungo tempo impedito al marito, da cui era separata, di poter contattare e frequentare il piccolo (nel 2004, epoca dei fatti, di nemmeno 3 anni).

Il giudice ha sì rifiutato la costituzione parte civile della Associazione Papà Separati dai figli Varese (con motivazioni che vengono ritenute superabili col tempo), ma per la prima volta in Italia ha ammesso al processo il minore di 6 anni come parte lesa.

Partendo dal presupposto che il provvedimento che doveva garantire il diritto di visita paterno era stato emesso nell’esclusivo interesse del bimbo, il giudice ha ritenuto non si potesse escludere dal processo proprio la parte prioritariamente lesa. Il bimbo sarà tutelato dall’avv. Antonella Vitale di Milano che ne seguirà gli interessi in causa preannunciando comunque una richiesta di risarcimento da depositarsi su libretto vincolato e intestato al minore.

Con questo precedente giuridico, una autentica causa pilota, compare concretamente anche in Italia, proprio partendo da Varese, come già in tanti Paesi europei, la figura dell’avvocato del minore che viene a trovarsi protagonista centrale, dotato di una sua dignità e non più spettatore o strumento nelle mani dei genitori in questo genere di cause che lo coinvolgono in prima persona. Aumenta anche il potere deterrente dell’azione penale contro questo genere di comportamenti, finora erroneamente sottovalutati, che potrà essere ulteriormente incrementato con la futura costituzione parte civile dei nonni (prossimo obiettivo della associazione varesina).

Per tanti bambini si apre ora una nuova strada verso il loro diritto alla bigenitorialità, per certi versi complementare alla nuova legge sull’affido condiviso e si afferma il principio che il non vedere il padre causa un danno morale. Segnaliamo che il risultato storico è stato ottenuto in un tribunale tradizionalmente ostico verso i padri: i dati ISTAT 2004 ci dicono infatti che a Varese l’affido di minori sotto i 12 anni al papà è avvenuto nel 2.1% dei casi (media nazionale 3.3%), ma in meno del 20% (e quindi meno dello 0.4% dei casi complessivi) per volontà del giudice al termine di una causa giudiziale (negli altri casi avvenne per sostanziale accordo della madre).

Lo stesso padre per arrivare a questo risultato ha dovuto segnalare un PM (non il PM che ha chiesto il rinvio a giudizio) prima al Procuratore Capo e poi al CSM e al Ministero di Grazia e Giustizia per le continue richieste di archiviazione ricevute e rifiutare l’invito del Giudice in aula al ritiro della denuncia come miglior soluzione auspicabile. In analogo processo un altro giudice, nel 2006, aveva esordito dicendo che non credeva a questo tipo di processi (l’unico modo, talvolta, perché un figlio possa continuare a vedere suo padre). Sperando che questa decisione storica rappresenti un punto di partenza per una nuova concezione della famiglia dopo la separazione, per Varese e per tutta Italia, Papà Separati dai figli- Varese dà l’appuntamento a tutti per i prossimi eventi.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare ai numeri dell’associazione:

cell. Tim 333 830 10 86, attivo da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.00