In data 28 settembre 2007 il Giudice Angela Minerva ha emesso presso il Tribunale di Varese una ordinanza destinata a mutare i destini di molti bambini.
Nell'ambito di un processo penale in cui si discuteva della inottemperanza al diritto-dovere di visita paterno da parte di una madre, il Giudice accettava la richiesta di costituzione parte civile del minore (di 6 anni), assistito da un legale nominato dal padre. A tal proposito ricordiamo che il fatto che il padre fosse affidatario (in modo congiunto) al momento della nomina del legale è particolare assolutamente ininfluente (il genitore non affidatario può procedere esattamente nello stesso modo).
In tal modo si veniva a creare un primus giuridico di assoluto rilievo: si stabiliva infatti che laddove vi son diritti lesi di un minore, questi può partecipare al processo tramite un proprio legale acquisendo il diritto ad esser risarcito persino dal proprio genitore.
Si tratta di un provvedimento rivoluzionario e, a ben guardare, bi partisan (e di questo siamo orgogliosi): oggi riguarda un minore privato del padre, ma un domani potrebbe riguardare un minore per il quale il genitore, contravvenendo alle disposizioni del Tribunale, non versa gli alimenti o non rispetta il dovere di visita.
Viene affermato anche il principio che questo tipo di reato (388cp) è un reato plurioffensivo: esso lede la Amministrazione della Giustizia, ma anche un genitore e, come finalmente riconosciuto, il minore.
Si stabilisce poi che il minore, privato immotivatamente e arbitrariamente del padre, subisce un danno morale (cosa tanto ovvia quanto fino ad oggi, evidentemente, misconosciuta). Il fatto poi che egli non sia più spettatore, arma, strumento, vittima del conflitto coniugale e del processo, ma finalmente parte attiva potrà rappresentare un valido deterrente per evitare che comportamenti antigiuridici del genere si perpetuino.
Il tutto in attesa, evidentemente, che nel nostro ordinamento si affacci la figura dell'avvocato del minore anche in sede civile.
D'altro canto l'ordinanza del tribunale di Varese ci conforta nella nostra linea (in contrasto con quella proposta da svariati avvocati e persino magistrati) secondo la quale, in caso di inottemperanze ai provvedimenti del Giudice, LE DENUNCE VANNO FATTE E SOSTENUTE. Esse non servono solo a creare uno stato di pressione psicologica nei confronti di chi non ottempera, ma a difendere e tutelare a termini di legge sia il genitore querelante che, anche e da oggi soprattutto, evidentemente, il minore.
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Ecco di seguito un modello di massima.
“Il sottoscritto XY, nato a..il..residente a..via.. codice fiscale…
ai sensi dell'art 336cpp è obbligato a sporgere formale querela per i fatti di seguito esposti. Premesso che i provvedimenti (vedi allegato 1) del Giudice XY del tribunale di.. stabilivano che ..
il sottoscritto denuncia che si è verificata violazione in quanto…(descrizione precisa , anche geografica e cronologica della violazione) ; cita come testimoni i signori…., residenti a ..(sempre meglio testi non consanguinei),
indica da subito come parti lese IL MINORE ZZ e il sottoscritto XY.
Chiedendo ai sensi dell'art.408 comma II cpp di ESSERE INFORMATO IN CASO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, porge i più ossequiosi saluti.”