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GLI AVVOCATI 

SI PUO' DISCONOSCERE UN FIGLIO ?

Il padre puo' farlo se non ha vissuto con la madre fra i 300° eil 180°giorno prima della nascita, se in questo periodo era affetto da impotenza di generare oppure se la donna ha commesso adulterio, o gli ha nascosto la gravidanza. Si deve pero'  dimostrare che il figlio ha caratteristiche genetiche o di gruppo sanguigno incompatibili con quelle del " padre ". 



 



Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde
Edizione n. 31 del 21 aprile 2008
 




FIGLI: SPESE STRAORDINARIE RIDISCUSSE DAL GIUDICE

Mia sorella ha divorziato. Il tribunale ha stabilito a carico del marito, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di 300 euro. Nella sentenza nulla però si dice in merito alle spese straordinarie. In ragione di questa omissione il padre si rifiuta di partecipare alle spese di istruzione. Cosa può fare mia sorella per ottenere il rimborso della quota spettante al padre, nella misura del 50 per cento? La sentenza di divorzio costituisce titolo esecutivo anche se non indica l'ammontare del credito? Quale azione legale occorre prumuovere? Un giudizio ordinario per far accertare l'entità del rimborso oppure una procedura d'ingiunzione?




M. V. - ROMA
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È necessario chiedere al Tribunale la modifica delle condizioni del divorzio. Il Tribunale decide, nella maggior parte dei casi, in una unica udienza. In questo caso, è prevedibile che il Tribunale accolga la domanda, ponendo a carico di entrambi i genitori le spese di istruzione.

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Oggettorevisione sentenza e affido condiviso
Quesitoseparato consensulamente da 4 anni ho 2 figli che adesso hanno 9 e 5 anni. sono affidati alla mamma con diritto di visita lunedì e mercoledì nelle ore pomeridiane e sabato l'intera giornata vorrei chiedere la revisione della sentenza per ottenere l'affido condiviso, ma temo - se non mi venisse concesso - un'inasprimento dei rapporti per cui vorrei sapere se in caso di richiesta di revisione dell'accordo l'affido condiviso è un diritto come da nuova legge (a meno di problematiche oggettive e dimostrabili) o il coniuge affidatario può opporsi senza motivazione vorrei anche sapere se in caso di richiesta di divorzio, l'affido diverrebbe (sempre a meno di problemi oggettivi) condiviso grazie
 
Data quesito
Inviato08-12-2007 16.23
Parere
Risposto12-12-2007 13.07
ParereLa nuova legge, quella che viene conosciuta come istitutiva dell’Affido Condiviso dispone nell’interesse dei figli, che questi abbiano a mantenere con entrambi i genitori, e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale “un rapporto equilibrato e continuativo”. L’art. 155-ter prevede poi che i genitori abbiano diritto a richiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e la revisione delle modalità e della misura del contributo a suo tempo disposto in loro favore. Da quanto sopra, al Suo quesito si può agevolmente rispondere che il Giudice, ove Lei rivolga istanza in tal senso, è tenuto ad applicare la legge nel suo testo vigente, e quindi riconoscendo in suo favore (a meno di problematiche oggettive e quindi dimostrabili) un affidamento condiviso dei ragazzi. Chiaramente la norma è applicabile anche nel caso di richiesta di “cessazione degli effetti civili del matrimonio” o di divorzio.